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D.P.R. 24/07/1977 n. 616a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazio ne tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza azien dale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale; b) il miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie; c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strut ture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei pro- dotti agricoli; d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale; e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa l'erogazione di incentivi e contributi. Le regioni provvedono, sulla base di criteri stabiliti da leggi dello stato, alla ricomposizione, al riordinamento fondiario, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate. Sono delegate alle regioni le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all’art.2 della legge 12 giugno 1962, n.567 . Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre di uso civico e delle terre provenienti da affrancazioni, ivi comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. Sono altresì trasferite le competenze attribuite al ministero, ad altri organi periferici diversi dallo stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n.1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.332, dalla legge 10 luglio 1930, n.1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n.2180, dalla legge 16 marzo 1931, n.377 . L'approvazione delle legittimazioni di cui all’art.9 della legge 16 giugno 1927, n.1766, è effettuata con decreto del presidente della repubblica d'intesa con la regione interessata. Sono trasferite alle regioni le funzioni attualmente di competenza degli organi dello stato, nonché le funzioni amministrative attribuite, concernenti il demanio armentizio.i provvedimenti che attengono al territorio di più regioni, sono adottati, previa intesa tra loro, dalle regioni interessate. Art.67. Conservazione e trasformazione di prodotti agricoli Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni svolte dallo stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonché per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo terzo comma. Per la gestione in comune, ai sensi dell’art.8 del presente decreto, le regioni provvedono nell'ambito delle indicazioni contenute negli atti statali di indiriz zo o coordinamento. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel rispetto della lettera m) dell’art.4 del decreto del presidente della repubblica n.11 del 1972 e in attuazione degli indirizzi fissati in sede di programmazione nazionale, sentita la commissione interregionale, di cui all’art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281 . Le regioni sono sentite sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al parlamento nonché sui pareri e le direttive del cipe a tali enti. Art.68. Aziende di stato per le foreste demaniali L'azienda di stato per le foreste demaniali è soppressa.le funzioni e i beni dell'azienda sono trasferiti alle regioni in ragione della loro ubicazione. Dal trasferimento sono esclusi:i terreni dati in concessione al ministero della difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari;le caserme del corpo forestale dello stato;i terreni e le aree boschive, in misura non superiore all'1 per cento della superficie complessiva delle aree costituenti il patrimonio immobiliare dell'azienda, da destinare a scopi scientifici, sperimentali e didattici di interesse nazionale.tali aree sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio dei ministri di concerto con i ministri per l'agricoltura e le foreste e per la difesa. Dal trasferimento possono essere altresì esclusi, ove non destinabili ad attività di competenza regionale, alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri fabbricati, previa identificazione da effettuare, entro il 31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui all’art.113 . Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte dell'azienda al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.i crediti e i debiti sono ripartiti fra le regioni in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali attribuiti a ciascuna di esse. L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma, punto c), dell’art.71, può avvalersi delle eventuali aziende forestali regionali e delle strutture regionali e locali di gestione dei patrimoni boschivi.i rapporti reciproci sono regolati da apposite convenzioni. Art.69. Territori montani, foreste, conservazione del suolo Sono delegate alle regioni le funzioni di cui alla legge 22 maggio 1973 n.269, concernente la disciplina della produzione e del commercio di sementi e di piante di rimboschimento.le regioni sono tenute ad istituire il libro dei boschi da seme di cui all'art.14 della predetta legge secondo le modalità che saran- no stabilite dal consiglio dei ministri, sentita la commissione di cui all'art. 16.restano ferme le disposizioni di cui al capo v e agli articoli 27 e 28 della legge anzidetta. Sono trasferite alle regioni tutte le funzioni esercitate dallo stato o da altri enti pubblici, comprese le camere di commercio, ed esclusi i comuni e le comunità montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprietà forestale privata, i rimboschimenti e le proprietà silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli.lo stato con legge può individuare patrimoni boschivi ai quali si applichino comunque i vincoli previsti dalla legislazione sulle foreste.la gestione dei beni forestali può essere affidata dalle regioni ad aziende interregionali costituite a norma delle disposizioni di cui all’art.8 del presente decreto. le regioni formano programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti.tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla Legge 3 dicembre 1971 n.1102 e delle relative leggi regionali di attuazione. Sono altresì trasferite alle regioni le funzioni di cui alla Legge 1 marzo 1975 n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.i piani di cui all'art.1 della legge predetta vengono predisposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali.le regioni provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi.resta ferma la competenza dello stato in ordine alla organizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del corpo dei vigili del fuoco. Sono inoltre trasferite alle regioni le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo, le opere di manutenzione forestale per la difesa delle coste nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n.3267, ivi comprese quelle esercitate attualmente dalle camere di commercio.per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che interessino il territorio di due o più regioni, queste provvedono mediante intesa tra loro. Fermo restando quanto stabilito dall’art.13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n.3267, restano fermi i vincoli idrogeologici attualmente vigenti fino a quando non sarà stabilita una nuova disciplina statale di principio. Le regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello stato. Art.70. Calamità naturali Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative esercitate dal ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell’art.1 della Legge 25 maggio 1970, n.364 .compete altresì, alle regioni, ai fini degli interventi di cui al presente comma, la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicar si, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta Legge n.364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni. Sono altresì trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive, dalle avversità atmosferiche e dalle cala mità naturali, fatta eccezione per le competenze dello stato concernenti l'or dinamento cooperativo. Le tariffe dei prezzi a carico degli organismi associativi di cui all’art.21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n.364, sono approvate dallo stato sen tite le regioni per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria. Restano ferme le competenze dello stato relative: a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica; b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle regioni, su proposta della regione interessata e d'intesa con la commissione interregionale di cui all’art.13 della Legge 16 maggio 1970 n. 281. Art.71. Competenze dello stato Sono di competenza dello stato le funzioni amministrative concernenti: a) le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo; la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero;la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale; c) la ricerca e la sperimentazione scientifica di interesse nazionale in materia di produzione agricola e forestale e di valorizzazione dell'ambiente naturale; la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica.le regioni possono avvalersi delle strutture statali preposte alla sperimentazione agraria.i rapporti reciproci sono regolati mediante apposite convenzioni; d) l'ordinamento e la tenuta di registri di varietà e di libri genealogici, dei relativi controlli funzionali, quando è richiesta la unicità per tutto il territorio nazionale, la disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale ivi compresa la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti e delle sostanze anzidette;la omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; e) il fondo di solidarietà nazionale per le calamità e le avversità atmosferiche relativamente alla dichiarazione del carattere eccezionale dello evento e la ripartizione dei finanziamenti fra le regioni interessate; f) la formazione della carta della montagna, la determinazione delle opere e dei mezzi di protezione delle foreste dagli incendi e i servizi antincendi; g) il reclutamento, l'addestramento e l'inquadramento del corpo forestale dello stato, il quale è impiegato anche dalle regioni secondo il disposto dell’art.11, ultimo comma, del decreto del presidente della repubblica 15 gennaio 1972, n.11 ; h) le associazioni e le unioni nazionali dei produttori in materia di agricoltura e foreste; |
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